Modulo per firma cartacea — caselle di approvazione art. 1341 c.2 c.c.Versione senza caselle↓ Scarica PDF
SKEMA LIBERO SRL
VIALE P.L. NERVI 190, 04100 Latina (LT)
P.IVA 02875870590 · SDI M5UXCR1
PEC SKEMALIBEROSRL@PEC.IT
SKEMA LIBERO SRL — VIALE P.L. NERVI 190, 04100 Latina (LT) — P.IVA 02875870590 · SDI M5UXCR1 — PEC SKEMALIBEROSRL@PEC.IT
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Condizioni Generali di Vendita – SKEMA LIBERO S.R.L. (Ed. 2026/08)

Art. 1 — Definizioni e ambito di applicazione

"Fornitore" è SKEMA LIBERO S.R.L., P. IVA e C.F. 02875870590, sede in Viale Pier Luigi Nervi 190, 04100 Latina (LT), PEC skemaliberosrl@pec.it. "Cliente" è il destinatario della Proposta, distinto in "Consumatore" (persona fisica che agisce per scopi estranei ad attività d'impresa o professione) e "Professionista/Impresa" (ogni altro Cliente). "Ordine Esecutivo" è il momento da cui decorrono i tempi di consegna (Art. 8); "Beni su misura" sono i prodotti realizzati su specifica o sulle misure rilevate, non ricollocabili presso terzi senza pregiudizio. Le presenti Condizioni si applicano a ogni rapporto tra le parti; eventuali condizioni difformi del Cliente non si intendono accettate salvo accordo scritto sottoscritto dal Fornitore.

Art. 2 — Documenti contrattuali, gerarchia e data certa

Il contratto è composto, in ordine decrescente di prevalenza: (a) accordi scritti sottoscritti dal Fornitore; (b) Condizioni Specifiche di Fornitura (Allegato B); (c) presenti Condizioni; (d) Fattura Proforma; (e) Allegato Tecnico; (f) Proposta/Preventivo. Le Condizioni sono richiamate e allegate a ogni Proposta e conservate con data certa (PEC, marcatura temporale o strumento equivalente): fa fede la versione a data certa anteriore o pari alla Proposta cui il Cliente aderisce. Ogni copia consegnata reca l'impronta SHA-256 effettiva del documento vincolato. Rendering, immagini e campioni hanno valore meramente illustrativo e non costituiscono promessa di qualità ex art. 1497 c.c. Restano fermi i diritti inderogabili del Consumatore (Art. 12).

Art. 3 — Formazione del contratto, accettazione mediante pagamento e luogo di conclusione [onerosa]

La Proposta/Preventivo è redatta presso l'ufficio del Fornitore; il sopralluogo e il rilievo presso il Cliente costituiscono passaggi meramente tecnici e non commerciali, successivi all'accettazione. La Proposta è valida per il termine ivi indicato o, in difetto, per sette giorni; il termine di validità dell'offerta è distinto dai sessanta giorni entro cui deve perfezionarsi l'Ordine Esecutivo per il mantenimento del prezzo (Art. 4). Il contratto si perfeziona, senza sottoscrizione della Proposta, con il pagamento anche parziale di qualsiasi importo ad essa riferito, che vale accettazione delle clausole non soggette ad approvazione specifica; con il pagamento il Cliente dichiara di aver avuto piena disponibilità della documentazione. Il contratto si conclude e le obbligazioni pecuniarie si adempiono presso la sede del Fornitore in Latina (LT), ex artt. 1326 e 1182 c.3 c.c. Verso il Consumatore, qualora ricorra la vendita a distanza o fuori dei locali commerciali, restano fermi gli obblighi informativi e le forme ex artt. 49-51 D.Lgs. 206/2005, ivi compresa l'informativa sull'eventuale perdita del recesso per Beni su misura.Approvazione specifica (art. 1341 c.2 c.c.): Accetto Non accetto Sigla ____________

Art. 4 — Prezzi, aggiornamento, acconti, ritardato pagamento e tutela del credito [onerosa]

I prezzi sono al netto di oneri non espressamente indicati (tiro al piano, ZTL, opere edili, pratiche, ecc.). Se l'Ordine Esecutivo non si perfeziona entro sessanta giorni dalla Proposta per causa non imputabile al Fornitore, o la produzione è differita oltre novanta giorni per volontà del Cliente, il Fornitore può aggiornare il prezzo in misura documentata; verso il Consumatore ciò legittima il recesso senza oneri entro dieci giorni, con restituzione degli acconti al netto, tuttavia, dei costi documentati già sostenuti dal Fornitore in preparazione delle lavorazioni (materiali preordinati o non ricollocabili, servizi accessori, prestazioni tecniche e ogni altro esborso effettivamente eseguito), i quali restano a carico del Cliente e sono trattenuti o addebitati. In caso di ritardato pagamento: sospensione dei termini, interessi di mora (D.Lgs. 231/2002, tasso BCE +10 punti, per Professionisti/Imprese; art. 1284 c.c. per Consumatori), decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.) e, oltre trenta giorni, clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.). Al ricorrere di rischio oggettivo sul credito (art. 1461 c.c.) il Fornitore può chiedere pagamento anticipato o garanzie, sospendendo l'esecuzione. Il Professionista/Impresa non può sospendere i pagamenti né opporre compensazioni con crediti contestati o non liquidi ed esigibili, salva la facoltà del giudice ex art. 1462 c.2 c.c.Approvazione specifica (art. 1341 c.2 c.c.): Accetto Non accetto Sigla ____________

Art. 5 — Riserva di proprietà

I beni forniti restano di proprietà del Fornitore fino all'integrale pagamento del prezzo e degli accessori (art. 1523 c.c.) e comunque fino alla loro incorporazione stabile nell'immobile. Fino a tale momento il Cliente li custodisce con l'ordinaria diligenza, non può alienarli o vincolarli e comunica senza indugio ogni azione di terzi. In caso di risoluzione per inadempimento del Cliente i beni non incorporati sono messi a disposizione del Fornitore per il ritiro, con costi a carico del Cliente. Verso i Professionisti/Imprese la riserva risulta, ai fini dell'opponibilità nei rapporti disciplinati dal D.Lgs. 231/2002 (art. 11 c.3), da fatture e documenti di trasporto muniti di data certa; resta ferma la disciplina codicistica dell'opponibilità ai terzi.

Art. 6 — Sopralluogo, Ordine Esecutivo e Beni su misura [onerosa]

Dopo l'accettazione il Fornitore esegue il sopralluogo e il rilievo (gratuito; in caso di successivo ripensamento senza variazioni è dovuto un rimborso forfettario di € 250,00 oltre IVA – vedi Art. 11). L'Ordine Esecutivo ricorre quando congiuntamente: (a) è accreditato l'acconto; (b) è avvenuto il rilievo; (c) sono accettate le misure e le scelte tecniche, anche per silenzio protrattosi oltre cinque giorni (dieci giorni per il Consumatore) da comunicazione scritta recante espresso avvertimento delle conseguenze. Data e contenuto sono attestati con annotazione a data certa. I prodotti sono Beni su misura, non ricollocabili presso terzi: la Proposta distingue sempre le voci "su misura" dalle voci "standard". Se, dopo l'avvio della produzione, il contratto si scioglie per causa imputabile al Cliente, questi è tenuto al pagamento dell'intero importo della merce oggetto della fornitura, maggiorato del 15%, atteso che il Fornitore è a sua volta tenuto al pagamento integrale della merce e della relativa maggiorazione verso il proprio fornitore; in alternativa, e solo verso Professionisti/Imprese, il Fornitore può esigere una penale del 30% dell'importo della fornitura, salvo il maggior danno.Approvazione specifica (art. 1341 c.2 c.c.): Accetto Non accetto Sigla ____________

Art. 7 — Diritto di recesso, revoca e oneri di annullamento [onerosa]

Trattandosi di Beni su misura o personalizzati è escluso il recesso, anche per il Consumatore, ai sensi e nei limiti dell'art. 59 c.1 lett. c) D.Lgs. 206/2005; l'esclusione opera solo per le voci effettivamente su misura, restando dovuto il recesso per gli eventuali prodotti standard a catalogo. Prima dell'Ordine Esecutivo il Cliente può revocare l'ordine entro 48 ore, con oneri limitati ai costi documentati e all'eventuale rimborso sopralluogo; dopo l'avvio della produzione si applica l'Art. 6. In caso di pagamento con modalità non conformi che debba essere stornato sono addebitati i costi di storno e gestione, forfettizzati nell'8% dell'importo; verso il Consumatore tali oneri operano solo se non eccessivi ex art. 33 D.Lgs. 206/2005. L'esclusione del recesso non incide sui rimedi per inadempimento del Fornitore.Approvazione specifica (art. 1341 c.2 c.c.): Accetto Non accetto Sigla ____________

Art. 8 — Tempi di consegna, forza maggiore e conseguenze del ritardo [onerosa]

I tempi indicati sono puramente indicativi e non essenziali (art. 1457 c.c.), decorrono dall'Ordine Esecutivo e si sospendono per ritardi/inadempimenti del Cliente e per forza maggiore (indisponibilità materiali, calamità, scioperi, provvedimenti dell'autorità, eventi pandemici o bellici, ecc.). Il mero superamento non è inadempimento: il Cliente deve prima costituire in mora il Fornitore a mezzo PEC o raccomandata, assegnando un termine supplementare congruo (per i Professionisti/Imprese non inferiore a quaranta giorni; per gli stessi non è inadempimento il ritardo entro dodici settimane); solo dopo l'inutile decorso di tale termine può risolvere il contratto. Verso il Consumatore, ferma la piena tutela dell'art. 61 D.Lgs. 206/2005, il Fornitore adempie senza indebito ritardo e comunque entro il termine eventualmente concordato; ove tale termine sia superato, il Consumatore invita il Fornitore ad effettuare la consegna entro un termine supplementare adeguato alle circostanze e, in caso di mancata consegna, può risolvere il contratto. Ogni pretesa risarcitoria richiede prova di danni effettivi, diretti e documentati; per i Professionisti/Imprese sono esclusi i danni indiretti e la responsabilità per ritardo è limitata al 10% del valore della fornitura interessata. Se la forza maggiore si protrae oltre novanta giorni ciascuna parte può recedere senza oneri. Tali limiti non operano verso il Consumatore.Approvazione specifica (art. 1341 c.2 c.c.): Accetto Non accetto Sigla ____________

Art. 9 — Consegna, rischio, giacenza e preparazione dei luoghi [onerosa]

Salvo diversa indicazione sono compresi trasporto al civico, facchinaggio ordinario, montaggio del nuovo e smontaggio del corrispondente; sono esclusi smaltimento, tiro al piano, opere edili e ogni voce non indicata. Verso i Professionisti/Imprese il rischio passa con la consegna al primo vettore o franco fabbrica; verso il Consumatore alla consegna materiale (art. 63 D.Lgs. 206/2005). In caso di mancata ricezione o luoghi non idonei, decorsi quindici giorni sono a carico del Cliente i costi di giacenza, trasferta a vuoto e riprogrammazione. Il Cliente predispone gli spazi sgombri, accessibili e protetti, garantisce l'idoneità statica dei supporti e la titolarità dei titoli abilitativi; se richiede l'installazione in pendenza di altri lavori o prima della posa del pavimento, l'intervento è a suo rischio e la garanzia sulla posa non opera. Verso il Consumatore restano fermi i diritti da garanzia legale per difetti non riconducibili a tali circostanze.Approvazione specifica (art. 1341 c.2 c.c.): Accetto Non accetto Sigla ____________

Art. 10 — Installazione, collaudo e accettazione [onerosa]

L'installazione si intende conclusa con prodotti installati e funzionanti, testati con il Cliente prima della firma del collaudo, che avvia la garanzia e comporta accettazione salvo riserve trascritte. La mancata sottoscrizione del collaudo entro cinque giorni (dieci per il Consumatore) dalla comunicazione scritta di fine lavori, recante espresso avvertimento, comporta accettazione senza riserve e rende esigibile il saldo, salvi i vizi occulti. Resta espressamente inteso che l'accettazione tacita del collaudo non produce in alcun caso decadenza o rinuncia rispetto alla garanzia legale di conformità del Consumatore (artt. 128 ss. D.Lgs. 206/2005), che opera per l'intero periodo di legge.Approvazione specifica (art. 1341 c.2 c.c.): Accetto Non accetto Sigla ____________

Art. 11 — Garanzie, manutenzione, esclusioni e limitazione di responsabilità [onerosa]

Sui prodotti valgono le garanzie dei produttori e di legge; sulla posa vale la garanzia del Fornitore per dodici mesi (sigillatura, fissaggio, ancoraggio). Verso il Consumatore opera inderogabilmente la garanzia legale di conformità (artt. 128 ss. D.Lgs. 206/2005). La denuncia si effettua per iscritto a mezzo PEC; per i Professionisti/Imprese, in deroga all'art. 1495 c.c.: vizi estetici entro 48 ore, altri vizi apparenti entro otto giorni, vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta, a pena di decadenza. Sono escluse le ipotesi di forza maggiore, installazione non conforme, incuria, non conformità del prodotto al contesto scelto dal Cliente e parti soggette a deperimento d'uso. Salvi dolo, colpa grave, danni alla persona e diritti inderogabili del Consumatore, la responsabilità del Fornitore verso i Professionisti/Imprese è limitata al valore imponibile della fornitura ed esclude i danni indiretti; tale tetto e tale esclusione non operano in alcun caso verso il Consumatore. È compreso un intervento gratuito di registrazione nei primi sei mesi; ulteriori interventi e manutenzioni sono a pagamento secondo tariffario.Approvazione specifica (art. 1341 c.2 c.c.): Accetto Non accetto Sigla ____________

Art. 12 — Agevolazioni fiscali, sconto in fattura e cessione del credito [onerosa]

Le agevolazioni fiscali sono rimesse alla esclusiva responsabilità del Cliente: il Fornitore non ne garantisce spettanza, misura né permanenza e il prezzo non è condizionato al loro ottenimento. Salvo accordo scritto, ENEA, asseverazioni e pratiche sono a carico del Cliente (ENEA su richiesta a € 199,00 oltre IVA). Si avverte espressamente che i meccanismi di sconto in fattura e cessione del credito sono in larga parte sospesi/non applicabili a seguito del D.L. 11/2023 e successive modifiche, salvo le residue ipotesi ancora ammesse dalla normativa vigente; ove eccezionalmente ammessi, la loro applicazione è subordinata all'accettazione del cessionario, in difetto della quale il corrispondente importo è dovuto in denaro dal Cliente. Le informazioni fornite dal Fornitore non costituiscono consulenza fiscale.Approvazione specifica (art. 1341 c.2 c.c.): Accetto Non accetto Sigla ____________

Art. 13 — Cessione, non aggiramento, riservatezza e proprietà intellettuale [onerosa]

Il Cliente non può cedere il contratto né i crediti senza consenso scritto del Fornitore, che invece può cedere i propri crediti e, previa comunicazione, la posizione contrattuale. Disegni, rilievi e rendering restano di proprietà del Fornitore e non possono essere riprodotti o usati per preventivi a terzi. Il Cliente si impegna a non intrattenere rapporti diretti o indiretti con fornitori e produttori del Fornitore per la durata del rapporto e per i diciotto mesi successivi, e a mantenere riservate prezzi e condizioni; in caso di violazione è dovuta una penale, ancorata al danno concretamente prevedibile e comunque soggetta a riduzione ex art. 1384 c.c. Verso il Consumatore la clausola di non aggiramento e la penale operano nei soli limiti consentiti dalle norme inderogabili a sua tutela (artt. 33 ss. D.Lgs. 206/2005) e sono, ove sproporzionate, inefficaci.Approvazione specifica (art. 1341 c.2 c.c.): Accetto Non accetto Sigla ____________

Art. 14 — Trattamento dei dati personali

I dati del Cliente sono trattati dal Fornitore, titolare del trattamento, per l'esecuzione del contratto, gli adempimenti di legge e la tutela dei diritti, nel rispetto del Reg. UE 2016/679. L'informativa completa (Allegato C) è consegnata unitamente alla Proposta e disponibile su www.skemalibero.it; i consensi per marketing e profilazione sono facoltativi, raccolti separatamente e sempre revocabili. Il Cliente verifica l'esattezza dei propri dati anagrafici e fiscali.

Art. 15 — Legge applicabile, foro, tutela del Consumatore e ADR [onerosa]

Il contratto è regolato dalla legge italiana, con esclusione della Convenzione di Vienna 1980. Per i Professionisti/Imprese è competente in via esclusiva il Foro di Latina. Per i Consumatori è inderogabilmente competente il giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo, e non operano le clausole in contrasto con norme inderogabili a loro tutela (D.Lgs. 206/2005), che prevalgono. Per la risoluzione stragiudiziale delle controversie con i Consumatori si può ricorrere agli organismi di mediazione/ADR competenti ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e del Codice del Consumo (la piattaforma ODR europea è cessata dal 20 luglio 2025). L'eventuale invalidità di una clausola non si estende alle altre.Approvazione specifica (art. 1341 c.2 c.c.): Accetto Non accetto Sigla ____________

Art. 16 — Approvazione specifica delle clausole onerose (art. 1341 c.2 c.c.)

Ai sensi dell'art. 1341 c.2 c.c. il Cliente approva specificamente, mediante sottoscrizione separata ovvero accettazione puntuale blocco per blocco (Allegato A), le clausole di seguito indicate, elencate in modo analitico per articolo e oggetto: Art. 3 (perfezionamento mediante pagamento e luogo di conclusione/adempimento), Art. 4 (aggiornamento prezzo, ritardato pagamento, decadenza dal termine, clausola risolutiva, divieto di compensazione, garanzie del credito), Art. 6 (Ordine Esecutivo e silenzio-assenso, pagamento dell'intero importo della merce con maggiorazione del 15% e penale alternativa 30%), Art. 7 (esclusione recesso beni su misura, oneri di revoca e storno 8%), Art. 8 (termini non essenziali, esclusione danni indiretti e limite 10%), Art. 9 (rischio al vettore/giacenza), Art. 10 (accettazione tacita del collaudo), Art. 11 (decadenze di garanzia e limitazione di responsabilità), Art. 12 (agevolazioni fiscali), Art. 13 (divieto di cessione, non aggiramento, penale riservatezza), Art. 15 (foro esclusivo di Latina). Ai fini della piena equivalenza alla sottoscrizione richiesta dall'art. 1341 c.2 c.c., l'accettazione nel flusso senza firma autografa è raccolta esclusivamente mediante firma elettronica avanzata o qualificata (anche via SPID): la mera spunta, il log informatico o la conferma e-mail non sono sufficienti per le clausole onerose. Verso il Consumatore tali clausole non operano nella misura in cui contrastino con norme inderogabili a sua tutela. I blocchi non approvati non producono effetto; restano valide le sole clausole non soggette ad approvazione specifica.

Approvazione specifica delle clausole onerose (art. 1341, comma 2, c.c.)

Il Cliente dichiara di aver letto le clausole di seguito elencate e, con la distinta sottoscrizione qui sotto, approva specificamente ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. quelle che ha contrassegnato «Accetto» in corrispondenza di ciascuna clausola. Le clausole contrassegnate «Non accetto» o non contrassegnate non si intendono approvate. L'approvazione di tutte le clausole sopra elencate è condizione per l'accettazione del contratto da parte del Fornitore (proponente): in mancanza dell'approvazione anche di una sola di esse, la proposta non si intende accettata e il contratto non si conclude, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Art. 3 — Formazione del contratto, accettazione mediante pagamento e luogo di conclusione
Art. 4 — Prezzi, aggiornamento, acconti, ritardato pagamento e tutela del credito
Art. 6 — Sopralluogo, Ordine Esecutivo e Beni su misura
Art. 7 — Diritto di recesso, revoca e oneri di annullamento
Art. 8 — Tempi di consegna, forza maggiore e conseguenze del ritardo
Art. 9 — Consegna, rischio, giacenza e preparazione dei luoghi
Art. 10 — Installazione, collaudo e accettazione
Art. 11 — Garanzie, manutenzione, esclusioni e limitazione di responsabilità
Art. 12 — Agevolazioni fiscali, sconto in fattura e cessione del credito
Art. 13 — Cessione, non aggiramento, riservatezza e proprietà intellettuale
Art. 15 — Legge applicabile, foro, tutela del Consumatore e ADR
Luogo e data
Firma del Cliente per accettazione delle Condizioni Generali
Firma del Cliente per approvazione specifica delle clausole sopra indicate (art. 1341, comma 2, c.c.)
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